Possibilità di prolungare il congedo non retribuito durante lo stato di guerra in Ucraina

Chas Pravdy - 21 Settembre 2025 01:26

Nell’attuale sistema giuridico ucraino, le relazioni di lavoro tra dipendenti e datori di lavoro sono regolamentate dalla normativa vigente, che prevede diverse situazioni relative all’assenza temporanea dal posto di lavoro.

Una di queste è il congedo non retribuito, frequentemente utilizzato in casi di assenze prolungate o motivi personali.

Durante lo stato di guerra, in Ucraina sono state introdotte norme specifiche che disciplinano la concessione e la possibile estensione di questa tipologia di congedo.

Gli esperti dell’Ufficio interregionale sud-est del Servizio statale del lavoro spiegano che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della legge ucraina ‘Sull’organizzazione delle relazioni di lavoro durante lo stato di guerra’, il datore di lavoro deve, su richiesta del dipendente che ha lasciato il paese o è diventato internamente sfollato, concedergli un congedo non retribuito della durata indicata nella domanda, ma non superiore a 90 giorni di calendario.

Tuttavia, la legge non prevede esplicitamente la possibilità di prolungare indefinitamente tale congedo.

Esiste inoltre un’altra opzione: durante il periodo di stato di guerra, il datore di lavoro, con il consenso di entrambe le parti, può concedere un congedo non retribuito senza limiti di durata.

Questo permette al dipendente di rimanere in congedo più a lungo, qualora ci sia consenso tra le parti.

È importante sottolineare che il tempo trascorso in congedo non retribuito non viene conteggiato ai fini dell’anzianità, influendo sul diritto alle ferie annuali.

Inoltre, si considerano anche le possibilità per i lavoratori in modalità di lavoro da remoto, offrendo ulteriore flessibilità nella gestione del tempo personale durante i periodi di crisi.

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